Acque reflue industriali. Valore limite.
Cassazione, sezione III penale, 1° ottobre 2008, n.37279, Pres. De Maio. Acque reflue industriali - Acqua - Scarico in un canale - Superamento dei valori limite - Fondo agricolo - Sostanze COD e BOD Art. 59 del D.Lgs n. 152/1999 - D.Lgs. n. 258/2000 - D.Lgs. n.152/2006.Sussiste il reato di cui all'articolo 59, comma 5, D.Lgs. n.152/1999, nel caso di effettuazione di scarichi di acque reflue industriali che superano i valori limite stabiliti nella tabella 3 relativamente alle sostanze COD e BOD, anche se queste sostanze non sono contenute nella tabella 5, dell'allegato 5. Fonte: Il Sole 24 ore - Ambiente e Sicurezza
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