I liquami da allevamento non sono (più) rifiuti
I liquami da allevamento non sono (più) rifiuti
La modifica introdotta al cd. Codice ambientale dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 ha parificato senza alcuna ulteriore limitazione le acque reflue domestiche alle acque reflue provenienti dall'attività di allevamento del bestiame. La Cassazione (sentenza 2 luglio 2008, n. 26532) riconosce che tale modifica ha completamente capovolto la disciplina precedente, la quale prevedeva che le acque da allevamento fossero considerate acque reflue industriali, salvo fosse dimostrata la sussistenza in esse delle caratteristiche di cui all'articolo 101, comma 7, Dlgs 152/2006. Dopo la modifica introdotta, invece, la regola è che le acque provenienti da allevamento sono assimilate alle acque reflue domestiche e solo la loro (eventuale) utilizzazione agronomica è necessario che avvenga entro i limiti previsti dalla normativa vigente (articolo 137, comma 14 e articolo 112, Dlgs 152/2006). Depurazione acque civili, industriali e allevamenti con vasche in monoblocco della Edil Impianti. |
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