Impianti in attesa di "Aia" devono rispettare regole generali
Impianti in attesa di "Aia" devono rispettare regole generali
Alle imprese in attesa di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale non è consentito continuare l'attività se non nel rispetto delle regole generali di tutela preesistenti al Dlgs 59/2005. A ribadire il funzionamento del meccanismo transitorio disegnato dall'articolo 17 del Dlgs 59/2005 è la Corte di Cassazione, che con sentenza 4 luglio 2008 n. 27118 ha sottolineato la necessità per i detentori di impianti inquinanti di essere comunque già in possesso di regolari autorizzazioni alle emissioni in aria, acqua e suolo per poter esercitare la propria attività nelle more del rilascio della nuova autorizzazione unica. La sentenza della Corte aderisce al dettato normativo del Dl 180/2007 (convertito, con modifiche, in legge 243/2007) che ha sancito la possibilità per gli impianti in esercizio ed in attesa del rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata ex Dlgs 59/2005 di proseguire l'attività in base alla autorizzazione rilasciata sulla scorta della precedente normativa. (Percolatori aerobici ed anaerobici) |
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